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D. 23/04/2002 n. 71

-con la deliberazione n. 58/98, l'Autorità ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico due separati conti di gestione per il rimborso degli oneri nucleari: il "Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici" e il "Conto per il rimborso all'Enel S.p.a. di oneri relativi ad attività nucleari residue", quest'ultimo destinato ai rimborsi all'Enel S.p.a.

- degli oneri riconosciuti, per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari;

-con il gettito della componente A2 della tariffa elettrica si è completato, nel primo bimestre (gennaio -febbraio) 2000, il rimborso all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonchè alla loro chiusura, come attestato nella nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico 23 agosto 2000;

-con la deliberazione n. 39/00, l'Autorità ha fissato, a decorrere dal 1 marzo 2000, l'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali, e ha successivamente adeguato tale componente a 1 lire per kWh, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto 17 aprile 2001, come già richiamato in premessa;

- con la deliberazione n. 53/00, l'Autorità ha stabilito che, a decorrere dal 1 marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica alimenti il "Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue", istituito con la medesima deliberazione e destinato ad incorporare la residua liquidità del "Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue", di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 58/98;

-alla data del 1 gennaio 2002, il residuo credito della Sogin nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico ammontava a lire 668,001 miliardi;

- la disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi prevista dal Decreto 7 maggio 2001, in attuazione del quale la Sogin ha definito il Programma, determina un incremento dei costi e, conseguentemente, degli oneri generali afferenti al sistema elettrico rispetto a quelli previsti dalla precedente strategia di lungo periodo di custodia protettiva con sicurezza passiva adottata dall'Enel;

- i costi preventivati dalla Sogin per lo svolgimento delle attività finalizzate

a) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1

b) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica

c) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, non-

-i costi preventivati dal consorzio SICN per lo svolgimento delle attività di smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Enea e delle sue società partecipate, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del Decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 241,7 miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una sopravvalutazione dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, associata all'anticipazione di attività comunque differibili, oltre che, per l'esercizio 2004, l'utilizzo di criteri contabili difformi da quelli della Sogin per quanto riguarda l'applicazione dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione dei costi generali sostenuti dall'Enea per il personale trasferito dall'Enea nel consorzio SICN che dal 2004 confluirà nella Sogin;

-la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), e iv), del Decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, sulla base del Programma presentato dalla Sogin, consiste nel quantificare nuovamente l'ammontare del credito della medesima società nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

-è necessario conservare alla Sogin la liquidità derivante dal conferimento iniziale da parte dell'Enel S.p.a. in ragione dalla specificità e dall'onerosità degli interventi che questa è chiamata ad effettuare;

- Ritenuto che sia opportuno: riconoscere alla Sogin le spese per eventi imprevisti a consuntivo e sulla base di giustificazioni analitiche e dettagliate;

- rideterminare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), e iv), del Decreto 26 gennaio 2000, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

- Ritenuto inoltre che sia opportuno: non riconoscere al consorzio SICN una quota pari al 25% dei costi previsti per l'acquisto di beni e servizi relativi ad attività differibili e, per l'esercizio 2004, l'Iva relativa all'acquisto di beni e servizi e i costi generali sostenuti dall'Enea per il personale del medesimo ente trasferito al consorzio SICN;

-rideterminare, di conseguenza, l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del Decreto 26 gennaio 2000, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

-Ritenuto infine che sia opportuno formulare alla Sogin e al consorzio SICN raccomandazioni atte a garantire efficienza economica nello svolgimento delle attività di cui all'art. 8 del Decreto 26 gennaio 2000, e richiedere ai medesimi di inviare all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle predette raccomandazioni, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato Decreto 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del medesimo Decreto;

1. Di determinare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv), del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire.

2. Di determinare l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire.

3. Di raccomandare alla Società gestione impianti nucleari S.p.a.

a) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura di analisi e gestione dei rischi che permetta di simulare l'impatto di eventi negativi sui costi e sui tempi dei programmi, di identificare e qualificare le aree di incertezza, nonchè di avviare azioni di mitigazione dei rischi

b) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura per la gestione degli appalti di beni e di servizi, che garantisca gli opportuni livelli di trasparenza e competitività

c) di redigere, entro il 30 settembre 2002, un Piano di sviluppo delle risorse umane e un Piano di sviluppo organizzativo a medio-lungo termine

d) di definire, entro il 31 dicembre 2002, procedure di misura dell'avanzamento delle attività nell'ambito del sistema di programmazione e controllo

e) di razionalizzare, entro il 30 giugno 2003, il sistema di programmazione e controllo, con l'adozione di schede descrittive standard, articolate nella individuazione dei costi e dei tempi di ciascuna attività elementare.

4. Di raccomandare al consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare

a) di integrare, entro il 31 dicembre 2002, le proprie metodologie di programmazione e controllo con quelle della Società gestione impianti nucleari S.p.a., utilizzando gli stessi strumenti, uniformando le procedure, le responsabilità e le modalità di misura dello stato di avanzamento dei lavori

b) di pervenire, entro il 30 giugno 2003, ad una gestione comune con la Società gestione impianti nucleari S.p.a., delle attività a carattere trasversale, anche al fine di assicurare un efficace controllo dei costi

c) di definire, entro il 30 settembre 2002, un sistema di gestione delle risorse umane e redigere il relativo Piano di sviluppo

d) di definire, entro il 30 settembre 2002, un piano delle attività e dei tempi per attuare il conferimento alla Società gestione impianti nucleari S.p.a. degli impianti appartenenti all'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e alla società Fabbricazioni nucleari S.p.a.

e) di accelerare il processo di integrazione del consorzio nella Società gestione impianti nucleari S.p.a.

5. Di richiedere alla Società gestione impianti nucleari S.p.a. e al consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare di inviare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle raccomandazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del medesimo Decreto.

6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del soprarichiamato Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Milano, 23 aprile 2002 Il presidente: Ranci

 

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